APRIRE LA PARTITA IVA COME WEB DESIGNER
Il Web Designer è una figura professionale che si occupa principalmente di progettare i siti web e di curare la loro parte grafica. L’inquadramento fiscale e previdenziale di questa attività si differenzia a secondo la stessa sia svolta in maniera occasionale od abituale.
Nel primo caso il soggetto, svolgendo in maniera sporadica la propria attività, non sarà tenuto all’apertura della partita IVA e dovrà rilasciare una semplice ricevuta dove indicherà il compenso lordo dedotto della ritenuta d’acconto del 20% mentre qualora invece l’attività venga svolta in maniera continuativa, in base alle vigenti normative il Web Designer è tenuto all’apertura della partita IVA e svolgere tutti gli adempimenti del caso.
COME DEVE ESSERE INQUADRATO FISCALMENTE IL WEB DESIGNER
L’attività di Web Designer è considerata per le modalità in cui è svolta un’attività artigianale, fatto salvo l’ipotesi in cui il soggetto che la intraprende si limiti a fornire ESCLSUIVAMENTE consulenza in ambito Web, senza in alcun modo intervenire manualmente sulla grafica del sito o sui suoi contenuti intrinsechi. In questo caso siamo in presenza di un soggetto che svolge una mera attività professionale con un differente inquadramento fiscale e previdenziale.
LA FIGURA DEL WEB DESIGNER INQUADRATO COME ATTIVITA’ ARTIGIANALE
Come sopra indicato quando il Web Designer interviene sulla realizzazione grafica del sito internet e sui suoi contenuti allora ricoprirà la qualifica di artigiano. Il primo passo da seguire è l’apertura della partiva IVA utilizzando i seguenti codici ATECO:
- 74.10.21 – Attività dei disegnatori grafici di pagine Web
- 62.01.00 – Produzione di software non connesso all’edizione
Contestualmente all’apertura della partita IVA è necessario presentare una comunicazione al Registro Imprese tenuto presso la Camera di Commercio, per l’iscrizione nell’Albo Artigiani. Questa iscrizione determina l’inserimento del soggetto artigiano nell’apposita Gestione previdenziale tenuta presso l’Inps. Si tratta di fatto di una copertura previdenziale obbligatoria i cui versamenti previsti per l’anno 2023 sono i seguenti:
- 4.208.40 Euro (divisi in quattro rate trimestrali) per i contribuenti che hanno dichiarato un reddito inferiore a 17.504,00 Euro
- In aggiunta all’importo sopra indicato il 24% calcolato sulla differenza tra 17.504 Euro e il reddito dichiarato
Si ricorda che a seguito dell’adesione al particolare regime forfetario gli importi dei contributi da versare nella misura sopra indicati sono ridotti del 35%.
Il soggetto che è iscritto al Registro delle Imprese istituito presso la Camera di Commercio è tenuto al pagamento di un tributo da versarsi annualmente che varia a seconda della veste giuridica ricoperta dal soggetto iscritto ed è variabile da un minimo 53.70 euro per le imprese individuali a un massimo di 200,00 euro per le società a responsabilità limitata.
LA FIGURA DEL WEB DESIGNER INQUADRATA COME ATTIVITA’ PROFESSIONALE
Qualora il soggetto che intraprende una attività i cui contenuti sono limitati alla mera consulenza sui contenuti del sito Web allora dovrà essere considerato come soggetto professionale. All’atto dell’apertura della partita IVA dovrà utilizzare il codice attività 62.02.00 (consulente informatico) e non dovrà procedere ad alcuna iscrizione in Camera di commercio essendo di fatto le attività professionali escluse da questo obbligo.
L’inquadramento previdenziale avviene attraverso l’iscrizione in una particolare sezione gestita dall’Inps denominata Gestione Separata ove confluiscono i versamenti dei soggetti che svolgono attività professionali non aventi al proprio interno una cassa previdenziale di diritto privato. Il versamento alla Gestione separata dell’Inps è fissato in misura del 26.23% del reddito dichiarato.
IL WEB DESIGNER NEL REGIME FORFETARIO
Indipendentemente dal fatto che il soggetto che svolge l’attività di Web Designer venga inquadrato come artigiano o professionista può avvalersi, in fase di apertura della partita IVA, del regime di vantaggio di determinazione del reddito meglio conosciuto come Regime Forfetario.
Il regime, introdotto dalla Legge di stabilità del 2015, prevede per i contribuenti che vi possono accedere indubbi vantaggi che vanno dall’introduzione di una imposta sostitutiva del 15%, ridotta al 5% per i soggetti che aprono la partita IVA per la prima volta, da calcolarsi sul reddito imponibile generato forfetariamente (di fatto ai ricavi conseguiti si applica una percentuale di compensazione a titolo di costi sostenuti) all’eliminazione di ogni obbligo di tenuta delle scritture contabili e dei vari obblighi riguardanti l’Imposta sul Valore Aggiunto.
È doveroso però sottolineare che nel panorama fiscale del nostro paese non esiste un regime migliore in assoluto di altri ma esiste un regime fiscale che meglio si adatta alle caratteristiche dell’attività svolta dal contribuente e si raccomanda in tal senso prima di provvedere all’attribuzione della partita IVA di avvalersi dell’ausilio di un consulente fiscale per la scelta del regime più aderente all’attività che si andrà a svolgere.
