La società liquidata non rinuncia al credito
Anche se i crediti non vengono riportati sul bilancio finale di liquidazione, essi non vengono rimossi a causa della cancellazione della società dal Registro delle imprese.
Ormai è consolidato che la cancellazione di una società di capitali dal Registro delle imprese dia vita a un fenomeno di stampo successorio dalla società ai soci.
Questo indica dunque che l’estinzione della società, data dal deposito del bilancio finale liquidazione e dalla sua cancellazione dal Registro delle imprese, porta ad ereditare per i soci crediti e debiti (non liquidati) dalla società.
Cosa dice la Cassazione
L’ordinanza della Corte di cassazione numero 12064 del 13 aprile 2022 si occupa del caso della successione dei crediti dopo l’estinzione della società. Dichiara dunque che i crediti non ancora liquidati se sono iscritti nel bilancio finale di liquidazione rendono evidente l’avvenire del fenomeno successorio ma si occupa anche del caso più particolare: quando i crediti sono stati cancellati dal bilancio finale di liquidazione.
In questa situazione, l’ordinanza, impone l’universalità del fenomeno successorio. In poche parole, esso consiste nell’ereditare per i soci, al momento dell’estinzione della società, sia i crediti sia i debiti sociali non ancora liquidati (tenendo sempre conto del limite di quanto percepito con il piano di riparto) a prescindere che siano stati iscritti o meno nel bilancio finale di liquidazione.
Questa universalità, dunque, è data dal fatto che l’estinzione della pretesa non è determinata dall’estinzione della società e dalla cancellazione dei crediti dal bilancio finale di liquidazione.
Trattamento dei debiti e dei crediti in fase di liquidazione
In questo modo si ha lo stesso trattamento sia per i debiti sia per i crediti. Infatti, come un debito non presente sul bilancio finale di liquidazione, dopo estinzione della società, viene ereditato dai soci, quota parte, allo stesso modo si eredita il credito anche se non scritto sullo stesso bilancio finale.
Verrà comunque posta attenzione sul motivo o sui motivi che hanno portato alla cancellazione di un tale credito dal bilancio finale di liquidazione poiché anche esso deve rispondere al principio di veridicità. Questo perché può comportare delle rilevanze d’ordine fiscale in capo alla società e in capo ai soci.
