Obbligo fatturazione elettronica per i forfettari dal 2024

Obbligo fatturazione elettronica

Obbligo fatturazione elettronica per i forfettari dal 2024

Anche i contribuenti nel regime forfettario hanno le ore contate circa l’obbligatorietà dell’adeguamento alla fatturazione elettronica. Dal 2024 saranno tutti i forfettari obbligati ad emettere fattura elettronica per la vendita di beni e le prestazioni di servizi.

Il D. Lg. n.36/2022 del 30 aprile 2022 ha previsto che dal 1° gennaio 2024 tutti i contribuenti che applicano il regime forfetario di cui all’art. 1 della L. n. 190/2014 saranno tenuti all’emissione delle fatture elettroniche.

Terminerà quindi il 31/12/2023 il periodo di transizione in cui i forfettari, a determinate condizioni, potevano ancora emettere le fatture cartacee. 

Obbligo fatturazione elettronica forfettari: le disposizioni legislative

Il consiglio UE aveva disposto la proroga di tale provvedimento il 31 dicembre 2021, obbligando solo i forfettari con ricavi o compensi superiori a 25000€ nel 2021 a convertirsi al formato elettronico già a partire dallo scorso 1° luglio, escludendo dall’obbligo la casistica dei forfettari con ricavi superiori a 25000 € nel 2022 e nel 2023.

Dal 1° gennaio 2024 l’obbligo si estenderà quindi tassativamente a tutti i forfettari indipendentemente dai ricavi, nessuno escluso.

Obbligo fatturazione elettronica forfettari: cosa fare?

I contribuenti dovranno attrezzarsi per poter emettere le fatture elettronicamente ed inviarle allo SDI (Sistema Di Interscambio) dell’Agenzia delle Entrate.

Per fare ciò si renderà necessario l’acquisto di un software di fatturazione elettronica. Ci sono diverse società che propongono il servizio di fatturazione elettronica sul mercato, ogni servizio ha le proprie caratteristiche ed il proprio prezzo.

L’alternativa gratuita è quella di usufruire del servizio messo a disposizione sul portale di Fatture e Corrispettivi dall’Agenzia delle Entrate, forse un po’ più macchinoso, di certo non guidato nella risoluzione dei problemi e nell’imputazione corretta dei dati, ma di certo senza alcun costo.

Obbligo fatturazione elettronica forfettari: come si fanno le fatture elettroniche?


La redazione della fattura elettronica sarà pressochè uguale a quella cartacea, poiché i dati fondamentali affinché la fattura sia valida sono sempre gli stessi:

  • dati della propria azienda (dovrebbero comparire sempre in automatico una volta attivato il proprio account)
  • data e numero della fattura (alcuni gestionali li inseriscono in automatico)
  • dati del cliente (ragione sociale, p.iva, sede legale E CODICE UNIVOCO)
  • voci da fatturare
  • cifra imponibile
  • iva relativa (nel caso del regime forfettario chiaramente non è applicata, poiché i forfettari in sede di dichiarazione pagano la tassa sostitutiva al suo posto, cosa che però nelle fatture dev’essere indicata, quindi nel campo in cui viene chiesto di indicare la percentuale di imposizione IVA bisognerà valorizzare il codice IVA 2.2, che indica “Operazioni non soggette – altri casi”.

Per quanto riguarda i termini di emissione della fattura elettronica i forfettari si adegueranno a quelli già in vigore per tutti gli altri contribuenti:

  • se la fattura è immediata: entro 12 giorni dall’operazione a cui la fattura si riferisce;
  • se la fattura è differita: entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione.

Importante ricordarsi sempre che l’art. 6 del D.lgs n. 471/1997 stabilisce che in caso di invio tardivo della fattura, a questo punto che essa sia elettronica o cartacea è indifferente, sono previste delle sanzioni, esse ammontano:

  • tra il 5% e il 10% dell’imposta dell’operazione non documentata, in quanto la violazione è relativa a operazioni non imponibili
  • da 250 a 2.000 € se la violazione non ha inficiato la corretta liquidazione del tributo.

Obbligo fatturazione elettronica forfettari: come accedere ai propri dati

Mettendoci per un attimo dall’altro lato e parlando di fatture passive la domanda sorge spontanea: dove si potranno vedere le fatture ricevute?

Posto che il Sistema di Interscambio SDI è il canale preferenziale per lo scambio di fatture elettroniche, infatti il codice univoco dal 1° Gennaio andrà indicato ad ogni nuovo fornitore anche per i clienti forfettari, tuttavia ci sono anche altri canali attraverso i quali far transitare correttamente una fattura elettronica: la pec o il cassetto fiscale del fornitore, il quale sarà contrassegnabile con codice univoco 0000000.

Tutti questi canali permetteranno alle fatture di transitare correttamente e di essere conservate, previa attivazione del servizio di conservazione, sul portale “Fatture e Corrispettivi” dell’Agenzia delle Entrate, all’interno del quale la posizione del contribuente sarà consultabile accedendo con le credenziali SPID o CNS.

C’è da dire per completezza che alcuni software di fatturazione elettronica poi consentono di vedere le fatture ricevute anche al proprio interno, basterà infatti valorizzare il proprio codice univoco all’interno del portale Fatture e Corrispettivi e agganciare così la propria utenza direttamente a SDI.

Obbligo fatturazione elettronica forfettari: ci saranno delle semplificazioni?

Da ultimo dobbiamo considerare l’aspetto, degli adempimenti, infatti con l’introduzione della fatturazione elettronica la riforma tributaria ha previsto al contempo l’eliminazione della Certificazione Unica per i compensi corrisposti ai forfetari, a partire dalla CU 2025, cioè relativa ai redditi 2024.

Obbligo fatturazione elettronica per i forfettari dal 2024

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