Il 1 Luglio entrerà definitivamente in vigore il Decreto Legislativo numero 36/2021 che completerà la riforma degli enti sportivi professionistici e dilettantistici. Oltre all’istituzione già avvenuta del Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche tenuto presso il dipartimento dello Sport al quale le organizzazioni sportive devono essere iscritte per poter godere della qualifica di associazione/sportiva dilettantistica vengono introdotti limiti allo svolgimento delle attività, nuove previsioni di carattere statutario e riscritte le norme sul lavoro sportivo. E proprio sugli adeguamenti degli statuti che si focalizza l’attenzione di questo articolo.
Il citato Decreto nell’articolo 7 comma 1-quater recita che “la mancata conformità dello statuto ai criteri del comma 1 rende inammissibile la richiesta di iscrizione al Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche e, per quanti vi siano già iscritti, comporta la cancellazione d’ufficio dallo stesso. Le associazioni e le società sportive dilettantistiche uniformano i propri statuti alle disposizioni del presente Capo I entro il 31/12/2023. La norma sancisce quindi in maniera inequivocabile che il mancato adeguamento dello statuto alle disposizioni contenute nel suindicato Decreto impedisce l’iscrizione dell’associazione/società sportiva dilettantistica al Registro nazionale e la cancellazione per le società che vi sono già iscritte.
La cancellazione dal Registro o la mancata iscrizione allo stesso tra le altre conseguenze quella maggiore di attrarre i corrispettivi conseguiti dalle associazioni/società sportive dilettantistiche nell’alveo delle operazioni commerciali sancendo di fatto la perdita della qualifica di ente non commerciale statuita dall’art. 148 del Tuir. Di seguito andremo ad analizzare nello specifico i contenuti che dovranno contenere gli statuti per aderire alla nuova normativa.
Come premessa prima di entrare nello specifico è necessario sottolineare che le disposizioni contenute nell’art. 7 non si discostano dal precedente comma 18 dell’art. 90 della Legge 289/2002. I contenuti obbligatori dello Statuto sono i seguenti:
In relazione ai singoli elementi si rileva quanto segue:
In merito al punto 2 si precisa che le associazioni/società sportive dilettantistiche in conformità alle nuove disposizioni hanno l’obbligo di svolgere in via stabile o principale attività sportiva dilettantistica, tuttavia, qualora le disposizioni statutaria lo consentano hanno anche la facoltà di svolgere attività diverse a condizione che le stesse abbiano carattere secondario e strumentale rispetto alle attività istituzionali
In merito al punto 4 ovvero l’assenza di fini di lucro si precisa che l’assenza di lucro era già dettata dall’art. 90 della Legge 289/2022 unitamente alla previsione che i proventi non potessero essere divisi tra gli associati anche in forma indiretta. L’art. 9 del D.lgs 36/2021 rivede il concetto appena esposto e statuisce che le associazioni e le società destinino gli utili ed avanzi di gestione allo svolgimento dell’attività statutaria o all’incremento del proprio patrimonio.
Ulteriore elemento di novità della riforma è costituito da limiti imposti al ruolo degli amministratori. La previgente norma prevedeva il divieto per gli stessi di ricoprire la medesima carica in altre società o associazioni. Il Decreto Legislativo 36/2021 dispone il divieto agli amministratori delle associazioni e società sportive dilettantistiche di ricoprire cariche in altre società o associazioni sportive dilettantistiche nell’ambito della medesima federazione sportiva nazionale riconosciuta dal Coni.
In considerazione del fatto che la riforma dello sport non ha privato gli enti associativi della possibilità di utilizzare le forme agevolative in tema di corrispettivi specifici previsti dall’art. 148 del TUIR è necessario riportare nello statuto le disposizioni nell’articolo stesso ovvero:
Le società sportive dilettantistiche a responsabilità limitata, le cooperative e associazioni con personalità giuridica dovranno rivolgersi ad un notaio mentre le associazioni non riconosciute potranno adottare la forma della scrittura privata autenticata o registrata presso l’Agenzia delle Entrate. Si aggiunge che dovrà essere necessaria l’approvazione mediante assemblea straordinaria.
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