L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato sul proprio sito una bozza di circolare di pubblica consultazione a chiarimento della Flat Tax incrementale: i soggetti interessati infatti potranno entro il prossimo 15 giugno inviare le proprie osservazioni per la modifica o la integrazione sull’istituto in oggetto all’indirizzo di posta elettronica certificata dc.cn.consultazionepubblica@agenziaentrate.it.
La portata della circolare ha effetti esplicativi su alcuni aspetti del regime agevolati quale l’applicazione limitata solamente per i redditi dichiarati nel quadro RE, RF, RG, sul ragguaglio ad anno per le annualità di durata inferiore e sull’applicazione del regime forfetario negli anni compresi tra il 2020 al 2022. Viene anche confermato che l’abbattimento del 5% va calcolato sul maggior reddito dichiarato nel triennio.
La Flat Tax incrementale è un regime agevolato per le persone fisiche, introdotto dalla Legge di bilancio 2023, che prevede per il solo anno 2023 di applicare un’imposta sostitutiva dell’Irpef e delle relative addizionali su reddito di impresa o professioni “incrementali” rispetto al risultato del reddito nel triennio precedente.
Nella sostanza le persone fisiche che esercitano attività di impresa o arti e professioni potranno applicare un’imposta sostitutiva in misura del 15% su una base imponibile data dalla differenza tra il reddito d’impresa /lavoro autonomo del 2023 rispetto a quello più elevato dichiarato nel triennio 2020-2022 decurtando la base imponibile di un importo pari al 5% di quest’ultimo importo. La differenza che ne deriva, nel limite di 40.000 euro, viene assoggettata all’imposta sostitutiva. Si indica il seguente esempio:
| Anno | Reddito |
| 2023 | 130.000 |
| 2022 | 65.000 |
| 2021 | 80.000 |
| 2020 | 50.000 |
La base imponibile della Flat Tax incrementale è così calcolata:
In considerazione del fatto che la base imponibile della Flat Tax non può superare 40.000 euro l’imposta sostitutiva dovuta è pari 6.000 euro (40.000 x 15%)
La bozza della circolare ha portato, come indicato in premessa, i seguenti chiarimenti:
Per questo ultimo caso si specifica che una volta verificato che il contribuente abbia svolto l’attività per almeno una intera annualità nel triennio 2020-2022 per le due residue annualità andrà operato il ragguaglio a periodo ove l’attività non sia stata svolta per l’intera annualità.
Si indica l’esempio di seguito:
Un professionista ha aperto la partita IVA il 01/07/2021 realizzando nell’anno un reddito di 20.000 euro, mentre nel periodo 2022 ha realizzato un reddito di 30.000 euro. Il professionista dovrà procedere ai seguenti conteggi:
dovendo assumere il reddito più alto del triennio indicherà quello del 2021 di 39.673 euro essendo irrilevante il fatto che nel 2020 non abbia operato.
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