Le imprese, i lavoratori autonomi e gli enti non commerciali che investono in campagne pubblicitarie, realizzate o da realizzare nel 2022, su giornali (quotidiani e periodici) anche online, sulle emittenti televisive e radiofoniche non partecipate dallo Stato, possono prenotare il credito d’imposta ed usufruire del bonus per investimenti in pubblicità.
Il modello e le istruzioni per compilarlo si trovano sul sito dell’Agenzia delle Entrate e devono comprendere le somme investite o da investire nell’anno in corso distinte per mezzo utilizzato ossia stampa, emittenti tv o radio. Tale comunicazione deve essere inviata entro il 31 marzo o dal soggetto interessato o da un intermediario abilitato attraverso la piattaforma accessibile dall’area riservata del sito dell’Agenzia delle Entrate. Si accede alla piattaforma tramite Spid, Cie, Cns, Entratel o Fisconline.
Il percorso da svolgere è il seguente: Servizi – Agevolazioni – Comunicazione credito d’imposta investimenti pubblicitari.
Per via del Covid anche per le spese del 2022, come 2020 e 2021, non vi è l’incremento del 1% rispetto alle campagne realizzate nell’anno precedente e il credito d’imposta riconosciuto è pari al 50% della spesa sostenuta, a differenza di quanto prevede la norma a regime. L’agevolazione ha un massimale di 90 milioni di euro per il 2021 e per il 2022 e nei limiti dei regolamenti dell’Unione europea in materia di aiuti de minimis. Più specificamente le risorse si suddividono in 65 milioni di euro per pubblicità su giornali quotidiani e periodici, anche telematici, e 25 milioni di euro per l’acquisto di spazi su emittenti televisive e radiofoniche.
Non comprende le spese sostenute per pubblicizzare o promuovere televendite di beni e servizi di qualunque tipologia e quelle per la trasmissione o per l’acquisto di spot radio e televisivi di inserzioni o spazi promozionali relativi a servizi di pronostici, giochi o scommesse con vincite di denaro, di messaggeria vocale o chat-line con servizi a sovraprezzo. (Dpcm n. 90/2018).
Dopo la scadenza per l’invio delle richieste, il dipartimento per l’Informazione e l’Editoria formano un elenco dei soggetti richiedenti l’incentivo con la rispettiva percentuale del credito fruibile da ognuno in base al riparto delle risorse spendibili. Se la dote non è sufficiente il credito verrà diviso in misura proporzionale al bonus astrattamente spettante.
Il bonus utilizzabile verrà deciso nel prossimo anno, a fine degli investimenti. I soggetti dell’elenco tra il 1° il 31 gennaio 2023, dovranno redigere una dichiarazione sostitutiva, predisposta ai sensi dell’articolo 47 del Dpr 445/2000, con cui attesta che gli investimenti indicati nella comunicazione presentata a marzo 2022 sono stati effettivamente realizzati nel corso del 2022 nel rispetto della norma agevolativa. L’ammontare del credito effettivo sarà indicato sul sito istituzionale del Dipartimento per l’Informazione e l’Editoria.
Il credito d’imposta, infatti, sarà utilizzabile solo in compensazione tramite il modello F24 che va presentato attraverso i servizi telematici dell’Agenzia delle entrate e indicando il codice tributo “6900”.
Il credito è alternativo e non cumulabile per le stesse spese con altre agevolazioni (di disposizione regionali, statali o europee) salvo diversa disposizione di legge, e va riportato nella dichiarazione del periodo d’imposta per cui è riconosciuto e in quelle successive fino al suo esaurimento.
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