Circolare 1 aprile 2022 e chiarimenti sulla Legge di Bilancio
Circolare n. 9 del 1° aprile 2022 – Ulteriori chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate alla Legge di Bilancio 234/2021 (art.1)
Tra gli argomenti trattati, hanno una particolare rilevanza sociale la proroga delle agevolazioni per la casa, il nuovo bonus affitto per i giovani, e la stabilizzazione del limite per le compensazioni dei crediti, per i quali viene stabilito in sintesi:
- il mantenimento fino al 31 dicembre 2024 delle detrazioni spettanti per interventi di efficientamento energetico, di ristrutturazione edilizia e del bonus mobili come, a titolo di esempio, la misura del 65 % per spese sostenute per la riduzione del fabbisogno energetico per il riscaldamento a patto che detti interventi realizzino un risparmio di energia primaria (PES) pari almeno al 20 per cento;
- la proroga, a tutto il 2022, della detrazione relativa al bonus facciate (articolo 1, comma 219, legge n. 160/2019), con percentuale ridotta dal 90 al 60% (comma 39), che spetta «Per le spese documentate, sostenute nell’anno 2022, relative agli interventi, ivi inclusi quelli di sola pulitura o tinteggiatura esterna, finalizzati al recupero o restauro della facciata esterna degli edifici esistenti ubicati in zona A o B ai sensi del decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444»;
- il bonus affitto per i giovani, riconosciuto come detrazione Irpef dall’anno d’imposta 2022, a favore dei giovani di età compresa tra i venti e i trentuno anni non compiuti e con un reddito complessivo non superiore a 15.493,71 euro, che stipulino un contratto di locazione avente ad oggetto una unità immobiliare o una sua porzione da destinare a propria residenza (la versione precedente prevedeva che l’immobile fosse adibito ad “abitazione principale”) e che sia diversa dall’abitazione principale dei genitori o degli eventuali affidatari;
La stabilizzazione a regime, nella misura di 2 milioni di euro a partire dal 2022, del limite massimo dei crediti di imposta e dei contributi compensabili tramite modello F24, ovvero rimborsabili ai soggetti intestatari di conto fiscale. Nella circolare si ricorda che il limite alla compensazione opera cumulativamente, per anno solare, per tutti i crediti di imposta dei quali è titolare il contribuente, e non singolarmente per ciascun credito d’imposta, come già chiarito dalla risposta all’interrogazione n. 5-08067 del 10 marzo 2016
