Credito di imposta 2022 per i beni strumentali di professionisti e imprese
La legge di Bilancio 2022 (art. 1, comma 44, legge n. 234/2021), in linea di continuità con il precedente intervento operato dalla legge di Bilancio 2020, ha innovato la disciplina del credito d’imposta per gli investimenti in beni strumentali nuovi (materiali e immateriali), destinati a strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato, nonché a coloro che svolgono arti e professioni.
La fruizione del beneficio è subordinata:
- al rispetto delle normative sulla sicurezza nei luoghi di lavoro applicabili in ciascun settore;
- al corretto adempimento degli obblighi di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori (possesso del DURC).
Con le esclusioni previste dalle norme specifiche, l’agevolazione riguarda gli investimenti in beni materiali e immateriali nuovi, strumentali all’esercizio d’impresa o dell’arte e della professione, compresi i soggetti aderenti al regime forfettario.
In linea di massima:
- i soggetti esercenti attività di impresa possono beneficiare sia del credito d’imposta per investimenti in beni strumentali “ordinari”(beni materiali e immateriali diversi da quelli 4.0) sia del credito d’imposta per investimenti in beni materiali e immateriali funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale delle imprese di cui al modello “Industria 4.0”.
- gli esercenti arti e professioni possono accedere soltanto al credito d’imposta per investimenti in beni materiali e immateriali “non 4.0”.
Poiché la norma riconosce il credito d’imposta per beni materiali e immateriali “nuovi”, l’agevolazione non spetta per gli investimenti in beni a qualunque titolo già utilizzati.
Il credito d’imposta:
- non concorre alla formazione del reddito nonché della base imponibile IRAP;
- non rileva ai fini del rapporto per la deduzione degli interessi passivi (art. 61 TUIR) e delle spese generali (art. 109, comma 5, TUIR);
- è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo non porti al superamento del costo sostenuto.
Il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione e il limite è stato fissato “a regime” a 2 milioni di euro (art. 1, comma 72, legge n. 234/2021). Consulta i servizi dedicati all’area finanziaria e fiscale sulla nostra pagina al presente LINK.
