Come iscriversi ai RUNTS e cosa sono

Come iscriversi ai RUNTS e cosa sono

Come iscriversi ai RUNTS e cosa sono

Nel corso di questo articolo approfondiremo la tematica dei RUNTS. Nello specifico tratteremo come Iscriversi ai RUNTS e chiariremo quali sono le sezioni di cui si compone.

Il 23 novembre 2021 segna la data di avvio definitivo del Registro Unico Nazionale degli Enti del Terzo Settore (RUNTS). Si è quindi concretizzata in via definitiva la riforma del Terzo Settore, già avviata con l’emanazione del Decreto Legislativo 117 del 3 luglio 2017 (“Codice del Terzo Settore”), dopo i numerosi rinvii intervenuti anche, da ultimo, a causa dell’emergenza pandemica.

Nel passato, l’universo delle entità riconducibili nella definizione di Terzo Settore era regolamentato da un quadro normativo variegato, incerto, disomogeneo ed estremamente ricco di criticità sotto il profilo legale e fiscale.

Tali risvolti si riflettevano altresì sulla pluralità di registri territoriali attraverso i quali, tuttavia, non era possibile rilevare una concreta visione della natura e della qualità della galassia associazionistica, del volontariato e della mutualità.

Variazioni introdotte dai RUNTS

Partendo dalla Legge 106 del 6 giugno 2016, che ha dato delega al governo di emanare i decreti legislativi necessari, si è inteso giungere ad una riforma complessiva che consentisse, in primo luogo, di giungere ad una definizione del Terzo Settore, ascrivendo ad esso “il complesso degli enti privati costituiti per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale e che, in attuazione del principio di sussidiarietà… promuovono e realizzano attività di interesse generale mediante forme di azione volontaria e gratuita o di mutualità o di produzione e scambio di beni e servizi”.

In tale ottica il legislatore ha inteso dare un contenitore altamente inclusivo – ed è perciò particolarmente analitica l’elencazione svolta all’art. 5 del Codice del Terzo Settore per gli enti che “promuovono e realizzano attività di interesse generale” ma, nel contempo, è stato altrettanto specifico nell’escludere quelle aggregazioni che, in qualsiasi modo, potessero essere portatrici di interessi particolari, come “le formazioni e le associazioni politiche, i sindacati, le associazioni professionali e di rappresentanza di categorie economiche, le associazioni di datori di lavoro, nonché gli enti sottoposti a direzione e coordinamento o controllati dai suddetti enti”. O, ancora, quegli enti riconducibili alla sfera dirigenziale della Pubblica Amministrazione e le stesse fondazioni bancarie.

Il Codice del Terzo Settore

L’emanazione del Codice del Terzo Settore ha, quindi, completamente variato l’ambiente e la struttura del settore, fornendo un quadro normativo completo ma, soprattutto, improntato a criteri di omogeneità e trasparenza per tutti gli attori coinvolti.

Il Codice costituisce il testo di riferimento in ambito civilistico e fiscale per il funzionamento degli enti sottoposti a tale normativa e, ancor di più, ha fornito anche uno strumento di pubblicità unico e nazionale improntato agli stessi criteri.

Il Registro Unico Nazionale degli Enti del Terzo Settore (RUNTS) è appunto lo strumento principe atto a concretizzare la normativa emanata.

Attraverso tale strumento è possibile, come diremo di seguito, gestire la vita complessa degli enti del Terzo Settore ed è possibile rendere pubblici tutti gli atti della loro vita.

Poiché è uno strumento digitale gestito su reti telematiche chiunque può accedervi per conoscere le caratteristiche qualificanti degli enti ivi anagrafati: denominazione, forma giuridica, sede legale, sedi secondarie, data di costituzione, attività di interesse generale svolte, possesso della personalità giuridica, dati fiscali e dati patrimoniali, generalità dei rappresentanti legali e dei soggetti che ricoprono cariche sociali nonché i loro poteri ed i limiti degli stessi, atti fondamentali e variazioni intervenute nel tempo, rendiconti e bilanci.

Il RUNTS

Il RUNTS fa capo al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ma la gestione è decentrata a livello territoriale. Infatti è organizzato attraverso un ufficio statale centrale, con funzioni di controllo e verifica e competenza sulle reti associative, e 21 uffici periferici aventi sede nelle 19 regioni e nelle 2 province autonome. Contrariamente a quanto avveniva prima della riforma – quando, in assenza di una normativa unitaria, i registri erano molteplici e le normative a livello territoriale erano disparate e spesso difformi le une dalle altre – vengono in tal modo individuati uniformemente gli uffici ai quali compete la gestione del RUNTS che, comunque, resta un registro unico e nazionale.

Avvio del RUNTS

Alla data di avvio, il 23 novembre 2021, è stata effettuata la trasmigrazione degli enti già iscritti nei preesistenti registri delle Organizzazioni di Volontariato (Odv) e delle Associazioni di Promozione Sociale (Aps). Questa fase si è conclusa alla data del 21 febbraio 2022 e, da questo momento, è iniziato l’iter di verifica e di adeguamento alla nuova normativa del Codice del Terzo Settore per gli enti trasmigrati, ultima fase che dovrebbe concludersi entro il 20 agosto 2022.

Dal giorno successivo alla data di avvio, il 24 novembre 2021, invece, si è aperta la fase di iscrizione volontaria ed autonoma per i nuovi enti e per quelli già costituiti che, per qualsiasi motivo, non fossero iscritti ai registri preesistenti.

Quali sono le sezioni del RUNTS?

Il RUNTS è, altresì, articolato in sezioni:

a) organizzazioni di volontariato (Odv);

b) associazioni di promozione sociale (Aps);

c) enti filantropici;

d) imprese sociali, incluse le cooperative sociali;

e) reti associative;

f) società di mutuo soccorso;

g) altri enti del Terzo settore (Ets).

Nessun ente, ad eccezione delle reti associative, può essere contemporaneamente iscritto a due o più sezioni. La gestione delle varie sezioni è demandata agli uffici periferici mentre, come già accennato, la sezione e) reti associative, fa capo esclusivamente all’ufficio statale. Alla sezione g) possono iscriversi tutti gli enti che non rientrano per qualsiasi motivazione nelle categorie definite dalle altre sezioni.

Gli enti per i quali sia obbligatoria l’iscrizione al Registro delle Imprese – in particolare le imprese sociali e le cooperative sociali di cui alla sezione d) – a seguito di tale iscrizione vengono automaticamente iscritti anche al RUNTS.

È obbligatorio che gli enti iscritti al RUNTS aggiungano alla ragione sociale o denominazione l’indicazione delle sigle o delle locuzioni previste per ciascuna sezione. Quindi per la sezione g) dovranno essere utilizzate esclusivamente la sigla “Ets” o la locuzione “Ente del Terzo Settore”; per la sezione a) si dovranno inserire obbligatoriamente le indicazioni “Odv” oppure “Organizzazione di Volontariato” e, facoltativamente, potranno essere aggiunte le indicazioni “Ets” o “Ente del Terzo Settore”; analogamente per la sezione b) si dovrà inserire l’acronimo “Aps” o la locuzione “Associazione di Promozione Sociale” e, anche qui facoltativamente, aggiungere “Ets” o “Ente del Terzo Settore”.

Come iscriversi ai RUNTS?

L’ente iscritto nel RUNTS consegue in via effettiva la qualifica di Ente del Terzo Settore e la possibilità di accedere ai connessi benefici previsti dal Codice e dalle leggi che regolamentano il settore.

Elemento essenziale e costitutivo, l’iscrizione consente all’ente che ne abbia interesse di acquisire la personalità giuridica e la conseguente autonomia patrimoniale perfetta. – LEGGI ANCHE COME GESTIRE LA CONTABILOTA’ DI UN’ASSOCIAZIONE –

Abbiamo sottolineato come iscriversi al RUNTS sia un elemento costitutivo dell’ente che voglia definirsi del Terzo Settore. Ciò implica che, correlata alla fase – in senso stretto costitutiva – presso il pubblico ufficiale (notaio), debba essere svolta la fase pubblicistica.

La fase pubblicistica prende forma attraverso il RUNTS. Questo svolge una funzione simile al Registro delle Imprese, rendendo pubblica:

  • la nascita (costituzione)
  • la vita ed il funzionamento (variazioni statutarie, bilanci)
  • fino all’estinzione (scioglimento, liquidazione, cancellazione) dell’ente del Terzo Settore.

Come iscriversi ai RUNTS – La procedura online

Per svolgere tali incombenze è attivo il portale del Ministero (https://servizi.lavoro.gov.it) al quale si può accedere per il tramite dell’identità digitale fornita dallo SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) – ormai diffuso in maniera capillare presso ogni categoria di cittadini – o dalla CIE (Carta d’Identità Elettronica) – anch’essa in via di totale diffusione a tutta la cittadinanza.

In particolare, la richiesta di iscrizione può essere presentata dal rappresentante legale dell’ente o dal rappresentante legale di una rete associativa alla quale l’ente abbia aderito ed abbia fornito specifica delega.

Una volta eseguito l’accesso al sito con uno degli strumenti identificativi sopra menzionati, il sistema presenterà la maschera contenente i servizi offerti. Basterà individuare la sezione RUNTS che, una volta selezionata, darà accesso al portale dedicato.

Da qui, cliccando sul pulsante Richiedi, sarà possibile effettuare l’Iscrizione selezionando il pulsante apposito ed inserendo il codice fiscale dell’ente e la denominazione completa.

Proseguendo sarà sufficiente completare il form con le informazioni richieste in tre successivi passaggi, compreso l’inserimento degli allegati necessari, ed infine inviare la pratica.

L’ufficio territoriale, o l’ufficio statale, competente avrà 60 giorni di tempo per svolgere l’istruttoria della pratica e per decidere se accettare o rigettare l’iscrizione. Entro tale termine potrà richiedere documenti integrativi che l’ente dovrà fornire entro trenta giorni. Dal momento della ricezione da parte dell’ufficio della documentazione integrativa decorreranno ulteriori 60 giorni utili per l’ulteriore esame al fine di concedere la definitiva accettazione o opporre il diniego della richiesta iscrizione.

Da questo momento sarà effettivo il funzionamento dell’ente.

Come Iscriversi ai RUNTS – Conclusione

In questo articolo abbiamo presentato cosa sono i RUNTS e come iscriversi ai RUNTS.

Inoltre, abbiamo tentato di fornire un excursus, per quanto possibile sintetico, relativo alla genesi ed al funzionamento del RUNTS; completiamo fornendo di seguito l’indicazione degli elementi richiesti in fase di inserimento della richiesta di iscrizione.

Quali sono gli elementi informativi richiesti in fase di iscrizione al RUNTS?

Se ti interessano le modalità su come iscriversi ai RUNTS, di seguito sono elencati gli elementi informativi che verranno richiesti in fase di iscrizione al runts.

  1. Denominazione;
  2. Codice fiscale;
  3. Sezione in cui si chiede l’iscrizione;
  4. Partita IVA, se presente;
  5. Forma giuridica;
  6. Sede legale;
  7. Indirizzo PEC;
  8. Indirizzo del sito internet, se disponibile
  9. Recapito telefonico;
  10. Sedi secondarie, se presenti;
  11. Data di costituzione;
  12. Attività di interesse generale che l’ente ha effettivamente intenzione di esercitare;
  13. Attività diverse esercitabili previste dallo statuto (ex art. 6 del Codice del Terzo Settore);
  14. Codice fiscale del soggetto o dei soggetti cui l’ente eventualmente aderisce;
  15. Generalità delle persone fisiche che ricoprono cariche sociali, indicazione dei relativi poteri ed eventuali limitazioni, data di nomina.
  1. Eventuale iscrizione al registro imprese (nel caso in cui l’ente eserciti, in via preponderante o esclusiva, attività commerciale);
  2. Eventuale dichiarazione di accreditamento ai fini dell’accesso al 5 per mille;
  3. Dichiarazione di presunzione di commercialità o non commercialità dell’ente (ex art. 79, c. 5 del Codice del Terzo Settore).

Quali sono i documenti necessari da allegare alla domanda di iscrizione al RUNTS?

Se sei interessato a come iscriversi ai RUNTS in questo paragrafo ti presentiamo i documenti necessari da allegare alla domanda di iscrizione.

  1. Atto costitutivo;
  2. Statuto registrato;
  3. Ultimo o ultimi 2 bilanci consuntivi (se disponibili, ove l’ente risulti costituito da uno o più esercizi) e copie dei relativi verbali assembleari di approvazione;
  4. Attestazione di adesione rilasciata da parte del rappresentante legale di ciascuna rete associativa cui l’ente richiedente abbia (eventualmente) aderito;
  5. Dichiarazioni di accettazione, di assenza di cause di ineleggibilità e decadenza, e di possesso dei requisiti per ricoprire le rispettive cariche, nel caso in cui siano presenti organi di controllo e di revisione;
  6. Dichiarazione antimafia, nel caso in cui l’ente abbia superato per due esercizi consecutivi due dei tre limiti previsti all’art. 31 del Codice del Terzo Settore.
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