DURC regolare e rottamazione
Il prossimo 30 giugno scade il termine per la presentazione della domanda di adesione alla Rottamazione quater prevista dalle disposizioni in materia di “tregua fiscale” contenute nell’art. 1 commi da 231 a 251 della Legge 197/2022 (Finanziaria 2023).
Come indicato nel precedente articolo pubblicato sul sito, la domanda di adesione alla Rottamazione quater va presentata in via telematica utilizzando una delle seguenti modalità alternative on-line
- entrando nell’area riservata con le credenziali SPID, CIE e CNS;
- compilando il form che si trova nell’area pubblica allegando copia del documento di identità in corso di validità e la dichiarazione sostitutiva di certificazione che si trova in calce al form medesimo.
Si ricorda che una volta presentata la domanda, l’Agenzia delle Entrate riscossione, entro il 30/09/2023 comunica al contribuente l’accoglimento o il diniego della domanda che nella prima ipotesi contiene l’indicazione di quanto dovuto per la definizione e della scadenza dei pagamenti a seconda della scelta del contribuente (unica soluzione/rateale) e nella seconda riporta le motivazioni per le quali la domanda non è stata accolta. In caso di accoglimento della domanda il soggetto che ha aderito alla definizione agevolata potrà pagare le somme dovute in un’unica soluzione entro il 31/10/2023 oppure a partire da tale data la prima delle rate scelte in fase di presentazione della domanda.
Effetti della domanda e regolarizzazione del DURC
L’adesione alla definizione agevolata comporta, a partire dalla data di presentazione della domanda, i seguenti benefici alcuni dei quali di notevole portata:
- la sospensione, fino alla scadenza della prima o unica rata degli obblighi di pagamento connessi a precedenti dilazioni in essere alla data di presentazione della domanda
- il divieto da parte dell’Agente della Riscossione ad avviare nuove azioni esecutive, a proseguire le procedure esecutive precedentemente avviate (tranne quando abbia avuto luogo il primo incanto) e a iscrivere nuovi fermi amministrativi o iscrizioni di qualsivoglia ipoteca
- l’inibizione a considerare inadempiente il debitore ai sensi degli artt. 28-ter e 48 bis del D.p.r. 602/1973 ai fini dell’erogazione dei rimborsi d’imposta o dei pagamenti di crediti vantati nei confronti della Pubblica Amministrazione
- il rilascio, IN CASO DI DEFINIZIONE DEI DEBITI CONTRIBUTIVI, del DURC ai sensi dell’art. 54 del DL n. 50/201 non considerando il richiedente di fatto inadempiente; un fattore quest’ultimo che potrà agevolare molte aziende che potranno essere in regola con la capacità contributiva e pienamente operative.
Resta inteso che i benefici medesimi decadano immediatamente in caso di omesso ovvero insufficiente o tardivo versamento superiore a cinque giorni, dell’unica rata ovvero di una di quelle in cui è stato dilazionato il pagamento.