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La definizione agevolata ADER o rottamazione quater

La definizione agevolata ADER o rottamazione quater

La legge di Bilancio 2023, nell’art. 1 commi da 231 a 252, ha previsto, tra le altre definizioni agevolata, una nuova rottamazione, la “quater” dei carichi affidati all’Agenzia della Riscossione nel periodo intercorrente dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022. La definizione in oggetto interessa i debiti risultanti dai carichi (relativi non solo a cartelle di pagamento notificate, ma anche ad avvisi di accertamento direttamente esecutivi e ad avvisi di addebito Inps) affidati agli agenti della riscossione nel lasso di tempo sopra indicato che si definiscono con il pagamento del solo capitale, dei diritti di notifica e delle spese esecutive maturate con l’esclusione delle sanzioni inclusi nei carichi medesimi, degli interessi di mora o di ritardata iscrizione nonché dell’aggio. Di seguito, in sintesi, verrà indicato il contenuto della normativa in oggetto.

Ambito di applicazione della definizione agevolata

I benefici della cosiddetta Rottamazione Quater si applicano ai debiti risultanti dai carichi affidati all’Agenzia delle Riscossione Equitalia nel periodo intercorrente dal 1 gennaio 2000 al 30 Giugno 2022. I soggetti che aderiscono dovranno pagare UNICAMENTE le somme a titolo di capitale (ad esempio l’imposta dovuta) e le somme maturate a titolo di rimborso spese per le eventuali procedure esecutive e per i diritti di notifica. Non saranno invece da corrispondere le somme dovute a titolo di interessi iscritti a ruolo, sanzioni, interessi di mora e aggio. Per quanto riguarda i debiti contenuti nei carichi delle sanzioni per violazione del Codice della strada, nonché alle altra sanzioni amministrative (ad esempio diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie o per violazione degli obblighi contributivi) l’agevolazione prevede che non siano da corrispondere unicamente le somme dovute a titolo di interessi, quelli di mora, quelli applicate sulle rateizzazioni e le somme dovute a titolo di aggio

Debiti rientranti nella definizione agevolata

La definizione agevolata riguarda tutti i carichi affidati all’Agente della Riscossione nel periodo intercorrente tra il 1 gennaio 2000 e il 30 Giugno 2022 inclusi quelli:

  • contenuti in una cartella esattoriale non ancora notificata
  • già oggetto di una precedente “Rottamazione”, anche se decaduta per il mancato o tardivo/insufficiente versamento di una delle rate del piano di pagamento
  • interessati da provvedimenti di  rateizzazione o di sospensione

I carichi affidati dalle casse previdenziali degli esercenti arti e professioni rientrano nell’agevolazione in oggetto solo se la  Cassa, entro il 31 Gennaio 2023 ha provveduto ad adottare in tal senso uno specifico provvedimento, a pubblicarlo sul proprio sito internet e a trasmetterlo entro la stessa data all’Agenzia delle Entrate Riscossione

I debiti che non rientrano nella definizione agevolata

Non rientrano nella definizione agevolata i carichi affidati all’Agenzia della Riscossione PRIMA del

1° gennaio 2000 e DOPO il 30 Giugno 2022. Nello specifico non rientrano altresì i carichi relativi:

  • somme dovute a titolo di recupero degli Aiuti di Stato (ad esempio tutti coloro che hanno indebitamente ricevuto, senza averne diritto, i ristori elargiti durante il periodo pandemico)
  • i crediti derivanti da pronunce di condanna della Corte dei Conti
  • multe, ammende e sanzioni pecuniarie dovute a seguito di provvedimenti e sentenze penali di condanna
  • le somme affidate dagli enti della fiscalità territoriale per la riscossione
  • i carichi affidati dalle casse/enti previdenziali di diritto privato che non hanno provveduto, entro il 31 gennaio 2023, all’adozione di uno specifico provvedimento atto a ricomprendere i debiti vantati nell’ambito della definizione agevolata in oggetto.

Come si aderisce alla definizione agevolata

Il debitore deve manifestare la sua volontà di procedere alla Definizione agevolata presentando entro il 30 Aprile 2023 un’apposita istanza di adesione con le modalità esclusivamente telematiche, la cui definizione è indicata nel sito dell’Agenzia delle Entrate Riscossione.

Modalità di presentazione della domanda di adesione e risposta dell’ADER

E’ possibile presentare la domanda di adesione alla Definizione agevolata utilizzando i servizi messi a disposizione dall’Agenzia della Riscossione ovvero:

  • entrando nell’area riservata del sito dell’Agenzia delle Entrate con le credenziali SPID CIE e CNS indicando le cartelle e gli avvisi per i quali si intende usufruire del beneficio introdotto dalla definizione agevolata
  • nell’area pubblica del sito dell’Agenzia delle Entrate – Riscossione compilando un apposito format e allegando la documentazione di riconoscimento. Nella compilazione sarà necessario specificare l’indirizzo mail al fine di ottenere la ricevuta di presentazione della domanda di adesione alla definizione agevolata

Una volta presentata la domanda l’Agenzia delle Entrate – Riscossione, invia ENTRO IL 30 GIUGNO 2023, una comunicazione di accoglimento o di diniego della domanda di adesione alla definizione agevolata. Qualora accolga l’adesione presentata dal contribuente deve indicare nella stessa:

  • l’ammontare complessivo delle somme dovute
  • la scadenza dei pagamenti in base alla soluzione rateale dei pagamenti indicata in fase di presentazione della domanda di adesione
  • i moduli di pagamento precompilati
  • le informazioni per richiedere l’eventuale domiciliazione dei pagamenti sul proprio conto corrente

Le modalità di pagamento

E’ prevista la possibilità di pagare l’importo complessivamente dovuto in un’unica soluzione entro il 31 LUGLIO 2023 oppure in un massimo di 18 rate consecutive aventi le seguenti scadenze:

  • la prima rata con scadenza il 31 LUGLIO 2023
  • la seconda rata con scadenza il 30 NOVEMBRE 2023
  • le restanti 16 rate, ripartite nei successivi 4 anni avranno scadenza il 28 FEBBRAIO 2023, il 31 MAGGIO, il 31 LUGLIO e il 30 NOVEMBRE di ciascun anno a partire dal 2024

La prima e la seconda rata rappresentano il 10% dell’importo complessivamente indicato nella comunicazione presentata dall’Agenzia delle Entrate – Riscossione mentre le restanti rate saranno tra loro di pari importo.

Come si paga la definizione agevolata

Per il pagamento sono utilizzabili i seguenti canali:

  • Sito internet dell’ADER
  • App EquiClick
  • Domiciliazione sul conto corrente bancario
  • Sportello bancario
  • Uffici postali
  • Home banking
  • Ricevitorie e tabaccai
  • Sportelli Bancomat che hanno aderito ai servizi CBILL
  • Postamat
  • Sportelli dell’Agenzia delle Entrate – Riscossione

Possibilità di compensazione dei debiti indicati nella definizione agevolati

A seguito di un articolo pubblicato il giorno 8 MARZO 2023  dal sole 24 Ore sembrerebbe che gli importi dovuti a seguito dell’adesione alla definizione agevolata possano essere oggetto di compensazione con i crediti vantati dal contribuente nei confronti dell’Erario. Sull’argomento però  sarebbe opportuno attendere chiarimenti da parte dell’Agenzia delle Entrate – Riscossioni che sicuramente si pronuncerà in merito.

Mancato pagamento di una rata o pagamento ritardato della stessa

In caso di omesso ovvero insufficiente o tardivo versamento superiore a cinque giorni, dell’unica rata o di una in cui è stato dilazionato il pagamento , la definizione agevolata risulta inefficace e i versamenti effettuati sono considerati titolo di acconto dell’importo complessivamente dovuto.

Effetti della presentazione dell’istanza di definizione agevolata

Gli effetti legati alla presentazione dell’istanza relativa alla rottamazione – quater sono disciplinati al comma 240 della Legge di bilancio 2023 e sono di seguito elencati:

  • Sono sospesi i termini di prescrizione e decadenza
  • Sono sospesi i pagamenti delle dilazioni in corso relative a debiti rispetto ai quali è stata richiesta la definizione agevolata
  • Non possono essere iscritti nuovi fermi amministrativi e ipoteche ovviamente tranne quelli già iscritti alla data di presentazione dell’istanza di adesione
  • Non possono essere avviate nuove procedure esecutive
  • Non possono essere proseguite le procedure esecutive precedentemente tranne che per quello in cui è stato tenuto il primo incanto con esito positivo
  • Può essere rilasciato il Durc dopo la presentazione dell’istanza fatto salvo l’annullamento per decadenza della rottamazione per omesso o tardivo versamento

FOCUS SU ALCUNI ASPETTI DELLA DEFINIZIONE AGEVOLATA

  • Estinzione delle procedure esecutive

La normativa prevede che il pagamento della rata unica o della 1° rata delle somme dovute estingue (dopo la sospensione) le procedure esecutive già in corso fatto salvo quelle in cui la fase esecutiva si trova in fase avanzata. La definizione di questa locuzione è stata chiarita dall’Agenzia delle Entrate – Riscossione che ha specificato che si considerano in fase avanzati i pignoramenti ex artt. 72-bis del D.p.r. 602/1793  già notificati alla data di presentazione della definizione agevolata e i pignoramenti relativi a stipendi salari, fitti e pigioni già notificati per i quali erano già in corso versamenti periodici del terzo pignorato. Si specifica che i pignoramenti ex art. 72 bis “già notificati” sono da intendersi quelli il cui ordine di pagamento è già stato notificato sia al terzo pignorato che al debitore.

  • Concetto di singolo carico

 La cartella esattoriale può essere definita parzialmente per singolo carico che si intende quale partita minima che può essere ammessa alla definizione agevolata. Si specifica che non  è possibile definire parzialmente la partita di norma composta da più articoli di ruolo corrispondenti ai diversi tributi derivanti da un’unica iscrizione a ruolo (ad esempio IRES + IRAP). In tal senso si riporta di seguito un esempio che puo’ contribuire meglio a comprendere questo concetto. Qualora una “partita” (numero indicato in alto nella cartella esattoriale) comprenda il pagamento di somme derivanti a titolo di maggiore imposta IRES e IVA il contribuente che vuole aderire alla definizione agevolata deve comprendere entrambi i tributi e uno solo dei due essendo inseriti nella medesima partita.

  • Individuazione temporale dei carichi rientranti nella definizione agevolata

Rientrano nella Rottamazione – quater i ruoli telematici la cui consegna formale (data indicata nella Cartella di pagamento) si intende effettuata entro il 10 Luglio 2023. Si indica di seguito una tabella per spiegare meglio la datazione temporale della consegna e la effettiva trasmissione

Consegna formale (in cartella)Effettiva trasmissione al CNC(*)Rottamazione – quater
Entro il 25/06/2022Tra il 1° e il 15 Giugno 2022SI
Entro il 10/07/2022Tra il 16 e il 30 Giugno 2022SI
Entro il 10/07/2022Dopo il 30 Giugno 2022NO
Dopo il 10/07/2022 NO

(*) Consorzio Nazionale dei Concessionari

Vuoi aderire alla definizione agevolata entro la scadenza?

Se pensi di poter aderire alla definizione agevolata ma non sai come fare o hai bisogno di aiuto, scrivici via mail a info@fisco-facile.com oppure contattati attraverso il nostro FORM DI CONTATTO.

La definizione agevolata ADER o rottamazione quater
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