La legge di Bilancio 2023, nell’art. 1 commi da 231 a 252, ha previsto, tra le altre definizioni agevolata, una nuova rottamazione, la “quater” dei carichi affidati all’Agenzia della Riscossione nel periodo intercorrente dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022. La definizione in oggetto interessa i debiti risultanti dai carichi (relativi non solo a cartelle di pagamento notificate, ma anche ad avvisi di accertamento direttamente esecutivi e ad avvisi di addebito Inps) affidati agli agenti della riscossione nel lasso di tempo sopra indicato che si definiscono con il pagamento del solo capitale, dei diritti di notifica e delle spese esecutive maturate con l’esclusione delle sanzioni inclusi nei carichi medesimi, degli interessi di mora o di ritardata iscrizione nonché dell’aggio. Di seguito, in sintesi, verrà indicato il contenuto della normativa in oggetto.
I benefici della cosiddetta Rottamazione Quater si applicano ai debiti risultanti dai carichi affidati all’Agenzia delle Riscossione Equitalia nel periodo intercorrente dal 1 gennaio 2000 al 30 Giugno 2022. I soggetti che aderiscono dovranno pagare UNICAMENTE le somme a titolo di capitale (ad esempio l’imposta dovuta) e le somme maturate a titolo di rimborso spese per le eventuali procedure esecutive e per i diritti di notifica. Non saranno invece da corrispondere le somme dovute a titolo di interessi iscritti a ruolo, sanzioni, interessi di mora e aggio. Per quanto riguarda i debiti contenuti nei carichi delle sanzioni per violazione del Codice della strada, nonché alle altra sanzioni amministrative (ad esempio diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie o per violazione degli obblighi contributivi) l’agevolazione prevede che non siano da corrispondere unicamente le somme dovute a titolo di interessi, quelli di mora, quelli applicate sulle rateizzazioni e le somme dovute a titolo di aggio
La definizione agevolata riguarda tutti i carichi affidati all’Agente della Riscossione nel periodo intercorrente tra il 1 gennaio 2000 e il 30 Giugno 2022 inclusi quelli:
I carichi affidati dalle casse previdenziali degli esercenti arti e professioni rientrano nell’agevolazione in oggetto solo se la Cassa, entro il 31 Gennaio 2023 ha provveduto ad adottare in tal senso uno specifico provvedimento, a pubblicarlo sul proprio sito internet e a trasmetterlo entro la stessa data all’Agenzia delle Entrate Riscossione
Non rientrano nella definizione agevolata i carichi affidati all’Agenzia della Riscossione PRIMA del
1° gennaio 2000 e DOPO il 30 Giugno 2022. Nello specifico non rientrano altresì i carichi relativi:
Il debitore deve manifestare la sua volontà di procedere alla Definizione agevolata presentando entro il 30 Aprile 2023 un’apposita istanza di adesione con le modalità esclusivamente telematiche, la cui definizione è indicata nel sito dell’Agenzia delle Entrate Riscossione.
E’ possibile presentare la domanda di adesione alla Definizione agevolata utilizzando i servizi messi a disposizione dall’Agenzia della Riscossione ovvero:
Una volta presentata la domanda l’Agenzia delle Entrate – Riscossione, invia ENTRO IL 30 GIUGNO 2023, una comunicazione di accoglimento o di diniego della domanda di adesione alla definizione agevolata. Qualora accolga l’adesione presentata dal contribuente deve indicare nella stessa:
E’ prevista la possibilità di pagare l’importo complessivamente dovuto in un’unica soluzione entro il 31 LUGLIO 2023 oppure in un massimo di 18 rate consecutive aventi le seguenti scadenze:
La prima e la seconda rata rappresentano il 10% dell’importo complessivamente indicato nella comunicazione presentata dall’Agenzia delle Entrate – Riscossione mentre le restanti rate saranno tra loro di pari importo.
Per il pagamento sono utilizzabili i seguenti canali:
A seguito di un articolo pubblicato il giorno 8 MARZO 2023 dal sole 24 Ore sembrerebbe che gli importi dovuti a seguito dell’adesione alla definizione agevolata possano essere oggetto di compensazione con i crediti vantati dal contribuente nei confronti dell’Erario. Sull’argomento però sarebbe opportuno attendere chiarimenti da parte dell’Agenzia delle Entrate – Riscossioni che sicuramente si pronuncerà in merito.
In caso di omesso ovvero insufficiente o tardivo versamento superiore a cinque giorni, dell’unica rata o di una in cui è stato dilazionato il pagamento , la definizione agevolata risulta inefficace e i versamenti effettuati sono considerati titolo di acconto dell’importo complessivamente dovuto.
Gli effetti legati alla presentazione dell’istanza relativa alla rottamazione – quater sono disciplinati al comma 240 della Legge di bilancio 2023 e sono di seguito elencati:
La normativa prevede che il pagamento della rata unica o della 1° rata delle somme dovute estingue (dopo la sospensione) le procedure esecutive già in corso fatto salvo quelle in cui la fase esecutiva si trova in fase avanzata. La definizione di questa locuzione è stata chiarita dall’Agenzia delle Entrate – Riscossione che ha specificato che si considerano in fase avanzati i pignoramenti ex artt. 72-bis del D.p.r. 602/1793 già notificati alla data di presentazione della definizione agevolata e i pignoramenti relativi a stipendi salari, fitti e pigioni già notificati per i quali erano già in corso versamenti periodici del terzo pignorato. Si specifica che i pignoramenti ex art. 72 bis “già notificati” sono da intendersi quelli il cui ordine di pagamento è già stato notificato sia al terzo pignorato che al debitore.
La cartella esattoriale può essere definita parzialmente per singolo carico che si intende quale partita minima che può essere ammessa alla definizione agevolata. Si specifica che non è possibile definire parzialmente la partita di norma composta da più articoli di ruolo corrispondenti ai diversi tributi derivanti da un’unica iscrizione a ruolo (ad esempio IRES + IRAP). In tal senso si riporta di seguito un esempio che puo’ contribuire meglio a comprendere questo concetto. Qualora una “partita” (numero indicato in alto nella cartella esattoriale) comprenda il pagamento di somme derivanti a titolo di maggiore imposta IRES e IVA il contribuente che vuole aderire alla definizione agevolata deve comprendere entrambi i tributi e uno solo dei due essendo inseriti nella medesima partita.
Rientrano nella Rottamazione – quater i ruoli telematici la cui consegna formale (data indicata nella Cartella di pagamento) si intende effettuata entro il 10 Luglio 2023. Si indica di seguito una tabella per spiegare meglio la datazione temporale della consegna e la effettiva trasmissione
| Consegna formale (in cartella) | Effettiva trasmissione al CNC(*) | Rottamazione – quater |
| Entro il 25/06/2022 | Tra il 1° e il 15 Giugno 2022 | SI |
| Entro il 10/07/2022 | Tra il 16 e il 30 Giugno 2022 | SI |
| Entro il 10/07/2022 | Dopo il 30 Giugno 2022 | NO |
| Dopo il 10/07/2022 | NO |
(*) Consorzio Nazionale dei Concessionari
Se pensi di poter aderire alla definizione agevolata ma non sai come fare o hai bisogno di aiuto, scrivici via mail a info@fisco-facile.com oppure contattati attraverso il nostro FORM DI CONTATTO.
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