Ancora una volta l’Agenzia delle Entrate ha chiarito le condizioni per la fruizione del regime forfettario con tassazione al 5 % e, in particolare, ha risolto i dubbi attinenti la fattispecie in cui si voglia proseguire in Italia un’attività iniziata in altro Stato.
Infatti, con la risposta all’interpello n. 197 del 20 aprile 2022, riguardante appunto un caso di specie, è stato precisato come tale regime agevolato non sia applicabile in questi casi:
Pertanto, l’Agenzia conferma che «Il regime agevolativo è destinato ad incentivare esclusivamente la nascita di nuove iniziative», per cui non è possibile configurare alcun regime in deroga alle norme chiaramente espresse e confermate nella circolare n. 8/E del 26 gennaio 2001, relativa al regime delle nuove iniziative imprenditoriali e di lavoro autonomo, di cui all’articolo 13 della legge n. 388 del 2000, così come nelle disposizioni, contenute nell’articolo 1 della citata legge n. 190 del 2014.
Obbligo fatturazione elettronica per i forfettari dal 2024 Anche i contribuenti nel regime forfettario hanno…
Sanatoria rimanenze di magazzino nel 2024 Prevista con la Legge di Bilancio 2024, una sanatoria…
Acconto IRPEF novembre slitta il 16 gennaio Il DL misure urgenti in materia economia e…
Aprire la partita iva come car detailing Cos'è il car detailing? Il car detailing è…
L’ADEGUAMENTO DELLO STATUTO ALL’INTERNO DELLA RIFORMA DELLO SPORT Il 1 Luglio entrerà definitivamente in vigore…
Proroga pagamento imposte sui redditi anno 2023 Con un comunicato stampa il Ministero dell’Economia e…
This website uses cookies.