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Regime forfettario incompatibile con prosecuzione attività dall’estero

Regime forfettario incompatibile con prosecuzione attività dall’estero

Regime forfettario: negata l’agevolazione della tassazione al 5% nel caso di prosecuzione in Italia di un’attività iniziata all’estero

Ancora una volta l’Agenzia delle Entrate ha chiarito le condizioni per la fruizione del regime forfettario con tassazione al 5 % e, in particolare, ha risolto i dubbi attinenti la fattispecie in cui si voglia proseguire in Italia un’attività iniziata in altro Stato.

Infatti, con la risposta all’interpello n. 197 del 20 aprile 2022, riguardante appunto un caso di specie, è stato precisato come tale regime agevolato non sia applicabile in questi casi:

  • se l’attività non è riferibile a soggetti che non siano residenti in uno degli Stati membri dell’Unione europea o in uno Stato aderente all’Accordo sullo Spazio economico europeo che assicuri un adeguato scambio di informazioni;
  • se i soggetti interessati producono nel territorio dello Stato italiano redditi che costituiscano almeno il 75 per cento del reddito complessivamente prodotto;
  • che, nel rispetto della ratio legis finalizzata a favorire l’avvio di nuove attività, l’aliquota applicabile è ridotta al 5 per cento, per il primo esercizio e per i quattro successivi, solo a condizione che:
    • non abbiano esercitato, nei tre anni precedenti l’inizio dell’attività per cui si richiede l’agevolazione, “attività artistica, professionale ovvero d’impresa, anche in forma associata o familiare”;
    • «l’attività da esercitare non costituisca, in nessun modo, mera prosecuzione di altra attività precedentemente svolta sotto forma di lavoro dipendente o autonomo, escluso il caso in cui l’attività precedentemente svolta consista nel periodo di pratica obbligatoria ai fini dell’esercizio di arti o professioni».

Pertanto, l’Agenzia conferma che «Il regime agevolativo è destinato ad incentivare esclusivamente la nascita di nuove iniziative», per cui non è possibile configurare alcun regime in deroga alle norme chiaramente espresse e confermate nella circolare n. 8/E del 26 gennaio 2001, relativa al regime delle nuove iniziative imprenditoriali e di lavoro autonomo, di cui all’articolo 13 della legge n. 388 del 2000, così come nelle disposizioni, contenute nell’articolo 1 della citata legge n. 190 del 2014.

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