Il regime forfettario (o forfetario), nasce con la riforma fiscale approvata con la legge di bilancio 2015 – legge 190 del 2014 -.
Questo nuovo regime permette ai piccoli contribuenti (micro imprese) che esercitano sotto forma di impresa individuale di pagare meno tasse, sulla base di un coefficiente di redditività fisso, calcolato sul totale del fatturato.
Così facendo il Fisco punta a semplificare il sistema tributario per i piccoli contribuenti, abbattendo oltremodo i costi di gestione, ma limitando anche l’evasione fiscale data da indebite detrazioni. L’esperimento ha funzionatoed a oggi permane il regime
Le nuove imprese, possono accedere al beneficio delle tasse al 5% sul coefficiente di redditività.
Tutte le altre, ossia le imprese individuali già in essere, possono invece beneficiare del 15%.
*NB: anche le attività che riaprono dopo almeno 3 anni possono beneficiare dell’imposta ridotta.
Da prima il limite del fatturato era influenzato dal codice ATECO dell’impresa.
Con la riforma fiscale del 2023, il limite del fatturato per aderire al regime è di 85.000 € in un anno.
*NB: per fatturato si intendono gli incassi!
Le ultime riforme fiscali hanno riportato il limite della spesa salariale per i Forfettari.
Nello specifico significa che non si possonoa vere dipendenti o assimilati per una cifra pari o superiore ai 20.000 €.
*NB: 20.000 euro LORDI!
Il legislatore ha previsto ulteriori vantaggi volti a favorire la nascita di nuove iniziative economiche. La disciplina, nella versione originaria applicabile per l’anno di imposta 2015, prevedeva che i contribuenti in regime forfetario beneficiassero della riduzione di 1/3 dell’imponibile determinato al lordo delle deduzioni.
Pertanto, per il solo anno 2015, la suddetta riduzione va operata sul reddito forfetariamente determinato al lordo dei contributi previdenziali versati e dedotti e delle perdite pregresse da portare in diminuzione del reddito.
Con l’intento di favorire ulteriormente le nuove iniziative economiche, il legislatore con la legge di stabilità per il 2016, ha stabilito che, a decorrere dal 2016, il reddito determinato con i criteri sopra illustrati, sia assoggettato ad un’imposta sostitutiva del 5%, per i primi 5 anni di attività.
E’ stato altresì prevista, anche per i soggetti che nel 2015 hanno iniziato una nuova attività, l’applicazione, per il quadriennio che residua al compimento del quinquennio, dell’imposta sostitutiva nella misura del 5%.
Per poter beneficiare degli ulteriori vantaggi è necessario che:
I soggetti che aderiscono al regime determinano il reddito imponibile applicando all’ammontare dei ricavi o dei compensi percepiti il coefficiente di redditività diversificato a seconda del codice ATECO che contraddistingue l'attività esercitata.
Fonte ufficiale - AGENZIA DELLE ENTRATE Tweet
Un negozio di frutta e verdura apre la p.iva nel 2020 e fattura 50.000 euro nell’anno.
Considerando che i commercianti hanno il coefficiente di reddittività al 40% le imposte si calcolano come segue:
Un muratore apre la p.iva nel 2020 e fattura 20.000 euro nell’anno.
Considerando che gli edili hanno il coefficiente di reddittività al 86% le imposte si calcolano come segue:
Un videomaker apre la p.iva nel 2020 e fattura 18.000 euro nell’anno.
Considerando che i liberi professionisti hanno il coefficiente di reddittività al 78% le imposte si calcolano come segue:
Gli artigiani e i commercianti pagano l’INPS in misura fissa durante l’anno.
In particolare la somma base è di circa 3.900,00 euro. Tenendo però in considerazione che il regime forfettario può godere di uno sconto del 35%, la somma si riduce a circa 2.880,00 euro.
Le rate dei contributi fissi, vanno apgate in modo perentorio nelle seguenti date:
In caso di mancato versamento verranno notificate delle cartelle di pagamento oltre al DURC irregolare.
Oltre a tale somma, in caso di superamento di un reddito pari a 15.710 euro (franchigia), sulla differenza vanno pagati i contributi in eccedenza pari al circa il 21%.
Questi ultimi vanno versati nella dichiarazione dei redditi annuale, anche in modalità rateale.
Anche in questo caso il FORFETTARIO, ha diritto ad uno sconto del 35%, il quale va indicato nel quadro RR del modello Unico.
L’iscrizione nell’apposita sezione AC, è vincolata all’iscrizione in CCIAA.
ATTENZIONE: se sei un dipendente contrattualizzato con più di 24 ore settimanali, è possibile chiedere lo sgravio totale della quota dei contributi fissi.
Per liberi professionisti ed artisti (non iscritti alla cassa Ex-ENPALS) sono tenuti all’iscrizione alla c.d. “GESTIONE SEPARATA INPS”.
In questo caso i contributi vengono calcolati sul reddito imponibile, con una percentuale fissa del 25,72%.
Per i forfettari il reddito si intende la base imponibile calcolata, dedotta da eventuali contributi pagati nell’anno precedente.
Diversamente dagli Artigiani e Commercianti, non sono previsti sconti.
Nel caso in cui parallelamente al lavoro autonomo si svolga anche un lavoro dipendente con più di 24 ore settimanali, si ha diritto ad uno sconto percentuale, che passa dal 25% circa al 19% circa.
Come per gli artigiani e commercianti che superano il reddito, anche i professionisti devono dichiarare nel modello Unico i contributi, sempre nel quadro RR.
i soggetti che si avvalgono di regimi speciali ai fini IVA o di regimi forfetari di determinazione del reddito
soggetti non residenti, ad eccezione di coloro che risiedono in uno degli Stati membri dell’Unione europea, o in uno Stato aderente all’Accordo sullo Spazio economico europeo, che assicuri un adeguato scambio di informazioni, e producono in Italia almeno il 75% del reddito complessivamente prodotto
i soggetti che effettuano, in via esclusiva o prevalente, operazioni di cessione di fabbricati e relative porzioni o di terreni edificabili ovvero cessioni intracomunitarie di mezzi di trasporto nuovi
i soggetti che nell’anno precedente hanno percepito redditi di lavoro dipendente e/o assimilati di importo superiore a 30.000 euro, tranne nel caso in cui il rapporto di lavoro dipendente nell’anno precedente sia cessato (sempre che in quello stesso anno non sia stato percepito un reddito di pensione o un reddito di lavoro dipendente derivante da un altro rapporto di lavoro). Questa causa di esclusione è stata introdotta dalla legge di stabilità per il 2016, che contemporaneamente ha abrogato la disposizione che prevedeva, quale requisito per l’applicazione del regime forfetario, che nell’anno precedente il reddito dell’attività d’impresa, arte o professione esercitata fosse prevalente rispetto al reddito di lavoro dipendente o assimilato eventualmente percepito. Pertanto, è opportuno precisare che la disposizione abrogata continua ad avere effetto solo nei confronti dei contribuenti, che hanno adottato il regime forfetario nel corso del 2015. Invece, coloro che intendono applicare il regime di favore nel 2016 devono rispettare la nuova condizione (non devono, cioè, aver percepito nel 2015 un reddito di lavoro dipendente o assimilato superiore a 30.000 euro).
i soggetti che partecipano a società di persone, ad associazioni professionali, di cui all’articolo 5 del TUIR, o a società a responsabilità limitata aventi ristretta base proprietaria che hanno optato per la trasparenza fiscale
Coloro che applicano il regime forfetario non addebitano l’Iva in fattura ai propri clienti e non detraggono l’iva sugli acquisti. Non liquidano l’imposta, non la versano, non sono obbligati a presentare la dichiarazione e la comunicazione annuale Iva.
Non devono comunicare all’Agenzia delle entrate le operazioni rilevanti ai fini Iva (cd. spesometro) né quelle effettuate nei confronti di operatori economici aventi sede, residenza o domicilio in Paesi cosiddetti black list. Chi applica il regime forfetario, inoltre, non ha l’obbligo di registrare i corrispettivi, le fatture emesse e ricevute.
Coloro che applicano il regime forfetario non addebitano l’Iva in fattura ai propri clienti e non detraggono l’iva sugli acquisti. Non liquidano l’imposta, non la versano, non sono obbligati a presentare la dichiarazione e la comunicazione annuale Iva.
Non devono comunicare all’Agenzia delle entrate le operazioni rilevanti ai fini Iva (cd. spesometro) né quelle effettuate nei confronti di operatori economici aventi sede, residenza o domicilio in Paesi cosiddetti black list. Chi applica il regime forfetario, inoltre, non ha l’obbligo di registrare i corrispettivi, le fatture emesse e ricevute.
I contribuenti che applicano il regime forfetario hanno l’obbligo di:
Coloro i quali optano per il regime forfettario, non sono obbligati all’emissione delle fatture in formato elettronico e il conseguente invio allo SDI.
Corso Alessandro Tassoni, n. 73
Tel. 011 – 020 8460
Info@fisco-facile.com
Via Giuseppe Mazzini, n. 1
Tel. 0121 – 92 8001
Pinerolo@fisco-facile.com