Il Padel è uno sport sempre più emergente nel nostro paese un vero e proprio che fenomeno di massa tanto che ad oggi si contano più di 800.000 praticanti; per comprenderne appieno la portata basta pensare che in una regione come il Piemonte nel 2019 si contavano 50 campi mentre a oggi il numero è salito a 7.000.
In merito alla costruzione e alla gestione di un campo di padel bisogna considerare da un lato gli aspetti legati alle autorizzazioni comunali in materia di edilizia urbanistica e dall’altro lato sugli aspetti fiscali.
Tralasciando il primo aspetto, questo articolo si focalizza sulla scelta della forma giuridica da adottare e sulla fiscalità che ne deriva.
Nella scelta della fattispecie giuridica migliore per la gestione dell’impianto sportivo l’imprenditore è chiamato a scegliere tra due precise forme societarie ovvero la Società Sportiva Dilettantistica a responsabilità limitata e la società a responsabilità e la S.r.l. commerciale che svolge attività sportiva.
Tralasciando la fiscalità di quest’ultima ci soffermiamo sulla prima che rappresenta la volontà dei soci a organizzare e promuovere attività sportive dilettantistiche (con eventuale, annessa e strumentale gestione di impiantistica sportiva e di ulteriori attività non strettamente sportive), senza il fine ultimo della distribuzione di utili (nemmeno in forma indiretta), utili che infatti dovranno essere reinvestiti nell’attività sociale (e il patrimonio residuo allo scioglimento devoluto a fini sportivi), pur con la stessa organizzazione economico-imprenditoriale e gli stessi strumenti di protezione del patrimonio personale dei soci della società a responsabilità limitata.
Questa tipologia di società è stata introdotta dal legislatore nel nostro ordinamento attraverso l’articolo 90 della legge 289/2002. Nell’intento del legislatore è nata come una vera e proprio società commerciale al quale lo stesso ha affiancato le agevolazioni già previste per le associazioni sportive dilettantistiche tra cui:
Il regime in oggetto è indubbiamente quello più conveniente visto che la sua adozione comporta che la SSD A.R.L. applica l’aliquota IRES in misura del 24% solo sul 3% dei ricavi commerciali sui quali viene riconosciuto un abbattimento forfetario pari al 97%.
Per quanto riguarda la regola di determinazione dell’IVA la legge 398/1991 prevede una metodologia di calcolo diversa da quella ordinaria di detrazione ovvero IVA a debito meno IVA credito ma applicando all’IVA esposta in fattura o derivante dallo scorporo dei corrispettivi viene abbattuta forfetariamente del 50%.
Sono previste infine una serie di semplificazioni ed esenzioni in materia di adempimenti periodici e di tenuta di libri e scritture contabili. Le semplificazioni consistono innanzitutto nell’esonero dagli adempimenti previsti dal DPR 633/1972 in materia di certificazione dei corrispettivi, registrazione, liquidazione e dichiarazione delle operazioni effettuate. Si ricorda che il regime in oggetto è utilizzabile fino al superamento dei 400.000 euro di ricavi commerciali.
La “decommercializzazione” dei corrispettivi specifici comporta la non imponibilità, ai fini IRES, IRAP e IVA, delle somme incassate da soggetti qualificati (soci/tesserati), a fronte della promozione diretta di attività sportive dilettantistiche riconosciute dal CONI.
Alle somme erogate agli “sportivi” e ai “collaboratori amministrativo-gestionali” viene applicata una soglia di non imponibilità, ai fini IRPEF e pari a euro 10 mila, qualora (tra gli altri requisiti richiesti) il rapporto di lavoro istaurato nei confronti della ssd non sia configurabile come lavoro dipendente o autonomo.
le spese di sponsorizzazione erogate a favore di associazioni sportive dilettantistiche ed enti similari, sono sempre deducibili se il loro importo non supera i 200 mila euro in quanto è prevista una presunzione legale assoluta circa la loro natura pubblicitaria che non consente all’ufficio alcun sindacato sulla inerenza e la congruità (art. 90, co. 8, L. 289/2002).
Per completezza di informazioni si specifica che le S.S.D. A R.L al fine di ottenere i benefici sopra descritti deve iscriversi al registro tenuto presso il CONI, che viene perfezionata previa verifica dell’ammissibilità delle discipline sportive previste nello Statuto sociale della società.
Ovviamente ci sono anche aspetti negativi, “contro” la scelta di adottare la forma della società sportiva dilettantistica in alternativa alla società a responsabilità limitata ordinaria.
Possiamo elencarne di seguito alcuni, come, ad esempio:
Nonostante questi ultimi aspetti la scelta della Società Sportiva Dilettantistica a responsabilità limitata risulta essere la migliore, Possiamo quindi concludere che la scelta di costituire una ssd sarebbe consigliabile, alla luce delle notevoli semplificazioni e agevolazioni fiscali previste, rispetto alla forma ordinaria della srl commerciale.
Si elencano di seguito a titolo riepilogativi gli aspetti positivi e negativi della S.S.D. a R.L. in regime ex Lege 398/1991 rispetto alla S.R.L ordinaria
VANTAGGI:
SVANTAGGI:
Obbligo fatturazione elettronica per i forfettari dal 2024 Anche i contribuenti nel regime forfettario hanno…
Sanatoria rimanenze di magazzino nel 2024 Prevista con la Legge di Bilancio 2024, una sanatoria…
Acconto IRPEF novembre slitta il 16 gennaio Il DL misure urgenti in materia economia e…
Aprire la partita iva come car detailing Cos'è il car detailing? Il car detailing è…
L’ADEGUAMENTO DELLO STATUTO ALL’INTERNO DELLA RIFORMA DELLO SPORT Il 1 Luglio entrerà definitivamente in vigore…
Proroga pagamento imposte sui redditi anno 2023 Con un comunicato stampa il Ministero dell’Economia e…
This website uses cookies.