La legge di bilancio 2023 con l’articolo 1 comma 148-150 ha introdotto il cd “presidio preventivo connesso all’attribuzione e all’operatività delle partite IVA” intervenendo a modificare l’art. 35 del D.p.r. 633/192 con la conseguenze di allargare il campo dalle verifiche, prima erano rivolte ad intercettare i soggetti che presentano profili di rischio nell’ambito delle operazioni intracomunitarie, anche alle partite IVA di nuovo rilascio e a quelle già in essere che presentano specifici profili di criticità.
A chiudere il cerchio sul contenuto del decreto in oggetto, è arrivata l’approvazione del provvedimento attuativo che definisce le linee guida del decreto permettendo con un maggior grado di dettaglio di sapere cosa accade quando l’Agenzia delle Entrate intravede profili di rischio e decida di controllare la posizione del contribuente.
Inizialmente a quanto previsto nella norma, che orientava l’attività ispettiva solo alle partite IVA di nuova apertura, il legislatore con il provvedimento approvato lo scorso 17/5/2023 ha esteso anche i controlli sulle partite IVA esistenti che dopo un periodo di inattività o a seguito di modifiche dell’oggetto o della struttura riprendano ad operare con le caratteristiche ovvero senza una vera operatività piena associata al sistematico inadempimento degli obblighi fiscali.
La valutazione del rischio è rivolta su elementi riconducibili all’imprenditore individuale titolare della partita IVA o al rappresentante legale in presenza di società con o senza personalità giuridica. Gli elementi di rischio sul quale il verificatore si concentra sono i seguenti:
Gli elementi di rischio sopra elencati sono sviluppati consultando le banche dati in possesso dell’Agenzia delle Entrate e quelle pubbliche e private oltre che a segnalazioni provenienti da altri enti esterni. Come specificato nel provvedimento attuativo la ricerca coinvolge sia il soggetto passivo (quale società che ha commesso violazioni fiscali) sia la figura del socio/amministratore ed estende anche analogo concetto per l’imprenditore individuale e per il professionista con la possibilità di allargare il controllo anche alle fattispecie giuridiche dove sia socio o amministratore.
A seguito delle analisi effettuate, l’Agenzia delle Entrate invita il contribuente a comparire di persona presso l’Ufficio al fine di esibire i documenti contabili o altri documenti idonei a dimostrare l’effettivo svolgimento dell’attività e l’assenza dei profili di rischio di cui sopra. Si elencano quanto espressamente è richiesto dall’ufficio:
In caso di mancata comparizione del contribuente o di esito negativo dei riscontri operati sulla documentazione presentata l’Ufficio emana un provvedimento di cessazione della partita IVA. Tale cessazione ha effetto dalla data di registrazione in Anagrafica Tributaria della notifica ed è riscontrabile da parte di clienti e fornitori sul sito dell’Agenzia delle Entrate nella sezione dedicata al servizio di verifica delle partite IVA.
Il soggetto destinatario del provvedimento di cessazione della Partita IVA è punito con la sanzione di euro 3.000 che è irrogata contestualmente al provvedimento stesso. Questa disposizione opera in deroga al principio che le sanzioni sono erogate quando il provvedimento di irrigazione è diventato definitivo.
In caso di cessazione della partita IVA d’ufficio, la stessa puo’ essere successivamente richiesta dal medesimo soggetto nella veste di imprenditore individuale, lavoratore autonomo e rappresentante legale di società, associazioni od ente, con o senza personalità giuridica costituite successivamente al Provvedimento di cessazione della partita IVA. La richiesta come sopra indicato è subordinata alla preventiva presentazione di una polizza fideiussoria o fideiussione bancaria della durata di 3 anni o per l’importo rapportato a quanto dovuto a seguito di violazioni fiscali effettuate, non inferiore a 50.000 euro.
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