La Legge 197/2022 (Finanziaria 2023) ha previsto, all’interno di una serie di provvedimenti più ampi definiti “pace fiscale”, la c.d. “regolarizzazione delle irregolarità formali” sulla falsariga di quella approvata con il “Collegato 2019”. Il termine ultimo previsto dal legislatore previsto per aderire a questa particolare agevolazione era previsto inizialmente per il 31/03/2023 ma è stato rinviato, all’interno del decreto “Bollette” al 31/10/2023.
La violazione formale si sostanzia nella possibilità di regolarizzare le irregolarità, infrazioni o inosservanza di obblighi/adempimenti di natura formale, ovvero non rilevanti ai fini della determinazione del tributo (Irpef, Ires, Iva ed Irap) commesse fino al 31/10/2022. Sono ovviamente escluse le cd. “violazioni sostanziali” che incidono sulla determinazione dell’imponibile, dell’imposta o sul pagamento del tributo.
Ai fini del perfezionamento della procedura è richiesto:
Il versamento può essere effettuato in un’unica soluzione o in due rate di eguale importo nelle scadenze sotto indicate
Il versamento in oggetto può essere effettuato utilizzando il codice tributo TF44 da esporre nella sezione erario. In caso di versamento rateale occorre compilare il relativo campo rateazione indicando il numero della rata in oggetto (es. 0102 e 0202). Per quanto riguarda il periodo di imposta in generale va indicato il periodo di imposta per il quale sono regolarizzate le violazioni; tuttavia, nel caso di violazione formali che non si riferiscono a un determinato periodo di imposta è necessario indicare l’anno in cui sono state commesse le violazioni mentre per i soggetti con periodo di imposta “non solare” bisognare indicare l’anno in cui termina il periodo di imposta in cui sono regolarizzate le violazioni formale.
La regolarizzazione è esclusa per le fattispecie sotto indicate:
Si ricorda che per le violazioni formali commesse fino al 31/10/2022 oggetto di un Processo Verbale di Constatazione sono differiti i termini di 2 anni per la notifica degli atti di irrogazioni o contestazione delle sanzioni e che pertanto tali atti possono intervenire entro il 31/12 del 7° anno successivo a quello con cui è avvenuta la violazione.
La circolare ministeriale 2/E del 27/01/2023 ha elencato le violazioni di natura formale che non incidono sulla determinazione dell’imponibile e dell’imposta e che come detto rientrano nella agevolazione in oggetto:
Con la Circolare Ministeriale 6/2023 l’Agenzia delle Entrate ha specificato che per quanto attiene le violazioni in materia di IVA nel caso in cui si sia in presenza di una tardiva emissione di fattura o tardiva trasmissione telematica dei corrispettivi pur in presenza di una loro corretta partecipazione nella liquidazione periodica tali violazioni devono essere considerate a tutti gli effetti violazioni di natura formale e quindi possono rientrare nella definizione agevolata. La suindicata circolare recita testualmente quanto segue;
“L’invio tardivo delle fatture elettroniche allo SDI, vale a dire oltre i termini ordinari, ma correttamente incluse nella liquidazione IVA di competenza con relativo versamento dell’imposta, configura una violazione formale. I corrispettivi elettronici memorizzati e non inviati all’Agenzia delle Entrate, ma correttamente inseriti in contabilità con relativa liquidazione dell’IVA dovuta, integrano la violazione prevista dall’art. 11, comma 2 quinquies, del decreto legislativo 18/12/1997 n. 417 e pertanto costituiscono una violazione formale.”
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