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Regolarizzazione delle violazioni formali

La Legge 197/2022 (Finanziaria 2023) ha previsto, all’interno di una serie di provvedimenti più ampi definiti “pace fiscale”, la c.d. “regolarizzazione delle irregolarità formali” sulla falsariga di quella approvata con il “Collegato 2019”. Il termine ultimo previsto dal legislatore previsto per aderire a questa particolare agevolazione era previsto inizialmente per il 31/03/2023 ma è stato rinviato, all’interno del decreto “Bollette” al 31/10/2023.

IN COSA CONSISTE L’AGEVOLAZIONE

La violazione formale si sostanzia nella possibilità di regolarizzare le irregolarità, infrazioni o inosservanza di obblighi/adempimenti di natura formale, ovvero non rilevanti ai fini della determinazione del tributo (Irpef, Ires, Iva ed Irap) commesse fino al 31/10/2022. Sono ovviamente escluse le cd. “violazioni sostanziali” che incidono sulla determinazione dell’imponibile, dell’imposta o sul pagamento del tributo.

LA PROCEDURA

Ai fini del perfezionamento della procedura è richiesto:

  • La rimozione delle irregolarità commesse per esempio procedendo alla presentazione del relativo modello
  • Il versamento di 200,00 euro per ciascun periodo d’imposta a cui si riferiscono le violazioni

Il versamento può essere effettuato in un’unica soluzione o in due rate di eguale importo nelle scadenze sotto indicate

  • La prima o unica rata in scadenza il 31/10/2023
  • La seconda rata in scadenza il 31/03/2024

Il versamento in oggetto può essere effettuato utilizzando il codice tributo TF44 da esporre nella sezione erario. In caso di versamento rateale occorre compilare il relativo campo rateazione indicando il numero della rata in oggetto (es. 0102 e 0202). Per quanto riguarda il periodo di imposta in generale va indicato il periodo di imposta per il quale sono regolarizzate le violazioni; tuttavia, nel caso di violazione formali che non si riferiscono a un determinato periodo di imposta è necessario indicare l’anno in cui sono state commesse le violazioni mentre per i soggetti con periodo di imposta “non solare” bisognare indicare l’anno in cui termina il periodo di imposta in cui sono regolarizzate le violazioni formale.

COSA E’ ESCLUSO DALLA AGEVOLAZIONE

La regolarizzazione è esclusa per le fattispecie sotto indicate:

  • L’emersione di investimenti finanziari e patrimoniali costituiti o detenuti fuori dal territorio dello Stato. Si tratta di quelle irregolarità che debbono essere  sanate con la compilazione del quadro RW.
  • Gli atti di contestazione o irrogazione delle sanzioni emesse nell’ambito della cd. “Voluntary Diclosure” ovvero la normativa prevista per il rientro dei capitali detenuti all’estero.
  • Le irregolarità contestate in atti divenuti definitivi al 01/2023

Si ricorda che per le violazioni formali commesse fino al 31/10/2022 oggetto di un Processo Verbale di Constatazione sono differiti i termini di 2 anni per la notifica degli atti di irrogazioni o contestazione delle sanzioni e che pertanto tali atti possono intervenire entro il 31/12 del 7° anno successivo a quello con cui è avvenuta la violazione.

COSA E’ INCLUSO NELLA AGEVOLAZIONE

La circolare ministeriale 2/E del 27/01/2023 ha elencato le violazioni di natura formale che non incidono sulla determinazione dell’imponibile e dell’imposta e che come detto rientrano nella agevolazione in oggetto:

  • La presentazione di dichiarazioni annuali redatta non conformemente ai modelli approvati
  • L’omessa o irregolare presentazione delle liquidazioni periodiche IVA nell’ipotesi in cui l’imposta risulta assolta e non quando la violazione ha avuto effetti sulla determinazione e sul pagamento dell’imposta
  • L’omessa, irregolare e incompleta presentazione degli elenchi Intrastat
  • L’irregolare tenuta delle scritture contabile quando la stessa non abbia prodotto effetti sull’imposta dovuta
  • L’omesso restituzione dei questionari inviati dall’Agenzia delle Entrate o da altri soggetti autorizzati ovvero quando gli stessi questionari vengano restituite con risposte incompleti
  • L’omissione, incompletezza o inesattezza delle dichiarazioni d’inizio o variazioni dell’attività
  • L’erronea compilazione della dichiarazione di intento che abbia determinato l’annullamento della dichiarazione precedentemente trasmessa invece della sua integrazione.
  • L’anticipazione di ricavi o la posticipazione di costi in violazione del principio di competenza
  • La tardiva trasmissione delle dichiarazione da parte degli intermediari
  • Le irregolarità od omissioni compiute dagli operatori finanziari
  • L’omessa o tardiva comunicazione dei dati al sistema tessera sanitaria
  • L’omessa comunicazione della proroga o della risoluzione del contatto di locazione soggetto a cedolare secca
  • La violazione degli obblighi inerenti alla documentazione e registrazione delle operazioni non imponibili ai fini IVA quando la violazione non ha inciso sulla corretta liquidazione del tributo
  • La violazione degli obblighi inerenti inerente alla documentazione e alla registrazione delle operazioni non imponibili, esenti o non soggetto ad IVA  quando la violazione non rileva neppure ai fini della determinazione del reddito
  • La detrazione dell’IVA, erroneamente applicata in misura superiore a quella dovuta a causa di un errore di aliquota e, comunque, assolta dal cedente o prestatore, in assenza di frode
  • L’irregolare applicazione delle disposizioni concernenti l’inversione contabile, in assenza di frode
  • L’omesso esercizio dell’opzione nella dichiarazione annuale qualora si sia tenuto un comportamento concludente conforme a regime contabile e fiscale scelto.
  • La mancata iscrizione al VIES.

CHIARIMENTI DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE

Con la Circolare Ministeriale 6/2023 l’Agenzia delle Entrate ha specificato che per quanto attiene le violazioni in materia di IVA nel caso in cui si sia in presenza di una tardiva emissione di fattura o tardiva trasmissione telematica dei corrispettivi pur in presenza di una loro corretta partecipazione nella liquidazione periodica tali violazioni devono essere considerate a tutti gli effetti violazioni di natura formale e quindi possono rientrare nella definizione agevolata. La suindicata circolare recita testualmente quanto segue;

“L’invio tardivo delle fatture elettroniche allo SDI, vale a dire oltre i termini ordinari, ma correttamente incluse nella liquidazione IVA di competenza con relativo versamento dell’imposta, configura una violazione formale. I corrispettivi elettronici memorizzati e non inviati all’Agenzia delle Entrate, ma correttamente inseriti in contabilità con relativa liquidazione dell’IVA dovuta, integrano la violazione prevista dall’art. 11, comma 2 quinquies, del decreto legislativo 18/12/1997 n. 417 e pertanto costituiscono una violazione formale.”

Regolarizzazione delle violazioni formali
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