A partire dall’anno 2012, il legislatore ha previsto l’apertura della Società a responsabilità limitata semplificata che nel panorama delle società di capitali si affianca a quella tradizionale ma che, come vedremo di seguito, rispetto a quest’ultima presenta delle sostanziali differenze.
La SRL semplificata è una tipologia di società di capitale introdotta nel 2012 che segue il modello della Società a responsabilità limitata beneficiando di una serie di agevolazioni quali l’esenzione dal pagamento dell’imposta di bollo, dei diritti di segreteria e dell’onorario del notaio che ha il compito di redigere l’atto costitutivo. Gli unici costi previsti in sede di costituzione sono il diritto camerale e l’imposta di registro. Il legislatore ha previsto che l’atto costitutivo di questa fattispecie giuridica deve essere conforme al modello previsto dal DM Giustizia 138/2012 escludendo di fatto ogni autonomia negoziale tra i soci come avviene nella tradizionale SRL.
La SRLS si costituisce davanti a un notaio e come anticipato rispetto alle SRL ordinarie non è dovuto allo stesso alcun onorario. Le uniche spese che si dovranno sostenere sono il diritto camerale (per un importo compreso tra i 130,00 e 150,00 euro) e l’imposta di registro per un ammontare complessivo di 200,00 euro. Successivamente alla costituzione occorre iscrivere la società al Registro delle Imprese entro dieci giorni dalla costituzione previa richiesta del codice fiscale e della partita IVA.
Si elencano di seguito le caratteristiche che contraddistinguono questa tipologia di società nata con l’intento di favorire l’accesso dei giovani all’esercizio dell’attività di impresa:
Come indicato l’introduzione della SRLS è avvenuta per favorire la possibilità di creare una società con pochi costi iniziale ovvero nel caso in cui l’attività che si è deciso di avviare ha bisogno di pochi investimenti iniziali. Di converso l’entità ridotta del capitale sociale condiziona pesantemente l’attività della società non potendo la stessa ne procedere ad una capitalizzazione ne ricorrere al finanziamento bancario. In sostanza prima di costituire una SRLS bisogna chiedersi come potranno essere i limiti dimensionali della attività che si andrà a svolgere almeno nei prossimi tre anni. Altro svantaggio previsto dalla SRLS è l’assoluta mancanza di autonomia negoziale dei soci ovvero l’assoluto divieto agli stessi di introdurre nello statuto clausole che non siano elencate nel modello standard previsto dal DM Giustizia 138/2021
Se come abbiamo visto ci sono delle differenze tra le due fattispecie giuridiche molteplici sono le similitudini che andiamo ad elencare:
Il legislatore ha previsto che i soci della SRLS debbono essere esclusivamente persone fisiche che abbiano compiuto la maggiore età. È esclusa quindi la partecipazione nel capitale sociale di persone giuridiche mentre ovviamente la SRLS può essere socia di altre società di capitale. È inoltre previsto altresì la costituzione di una SRLS avente un solo socio persona fisica (SRLS Unipersonale).
La procedura ordinaria per lo scioglimento della SRLS è quella per atto pubblico, seguendo la stessa modalità stabilita per la sua costituzione, ai sensi dell’art. 2463-bis del Codice Civile.
Si riepilogano di seguito le principali caratteristiche della SRLS:
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